(Testo unico-art. 211)
                              Art. 211. 
 
(Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°,
             R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Tutti  i  provvedimenti  concernenti  lo  stato  giuridico   e   il
trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria
sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi  dal
presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi  secondo,
terzo e quarto dell'articolo precedente.