Art. 211. (Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.