(Testo unico-art. 212)
                              Art. 212. 
 
(Art. 10, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 -  Art.  70,  comma
           1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le Universita' e  gli  Istituti  superiori  liberi  o  alcune  loro
Facolta' o Scuole possono essere soppresse con decreto  Reale  quando
sia stata  accertata  l'insufficienza  dei  mezzi  finanziari  o  del
materiale didattico di cui dispongono, ovvero  per  ragioni  inerenti
all'interesse generale degli studi o alla distribuzione  territoriale
degli Istituti di istruzione superiore. 
  Le Universita' e  gli  Istituti  predetti  possono  inoltre  essere
soppressi,  quando  l'insegnamento  in   essi   impartito   non   sia
sostanzialmente  informato  al  rispetto  delle  istituzioni  e   dei
principi che governano l'ordine sociale dello Stato. 
  Con lo stesso decreto  Reale  relativo  alla  soppressione  saranno
stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie  nei  riguardi
del personale di ruolo e degli studenti. 
  Le eventuali disposizioni  nei  riguardi  del  personale  di  ruolo
saranno promosse previo concerto col Ministro delle finanze.