(Codice della navigazione-art. 351)
                              Art. 351. 
(Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato
                    per volonta' dell'armatore). 
 
  In caso  di  cessazione  del  contratto  di  arruolamento  a  tempo
indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una
indennita' pari al numero di  giornate  di  retribuzione  determinato
dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi,  per  ogni  anno  o
frazione di anno di servizio prestato. 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  precedente  devono  essere
computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto
diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.