Art. 351.
(Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato
per volonta' dell'armatore).
In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una
indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato
dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o
frazione di anno di servizio prestato.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere
computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto
diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.