Art. 352.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato).
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura
stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga
per fatto imputabile all'arruolato stesso.