(Codice della navigazione-art. 352)
                              Art. 352. 
(Indennita'  in  caso  di   risoluzione   del   contratto   a   tempo
                           indeterminato). 
 
  In caso di  risoluzione  del  contratto  di  arruolamento  a  tempo
indeterminato, e' dovuta  all'arruolato  un'indennita'  nella  misura
stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione  avvenga
per fatto imputabile all'arruolato stesso.