Art. 353.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la
innavigabilita' assoluta della nave).
Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l
dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano
retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante
il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una
indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i
limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprieta' degli
arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta
agli arruolati stessi un'indennita' corrispondente al valore degli
indumenti o degli attrezzi perduti.