(Codice della navigazione-art. 353)
                              Art. 353. 
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto per la perdita o  la
                innavigabilita' assoluta della nave). 
 
  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  previsto   nel   n.   l
dell'articolo 343, gli arruolati che, in  base  al  contratto,  erano
retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo  durante
il quale restano disoccupati per causa loro non  imputabile,  ad  una
indennita' giornaliera in  misura  pari  alla  retribuzione  entro  i
limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. 
 
  In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di  proprieta'  degli
arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla  preda,  spetta
agli arruolati stessi un'indennita' corrispondente  al  valore  degli
indumenti o degli attrezzi perduti.