Art. 354.
(Indennita' nel caso di perdita presunta).
Se il contratto di arruolamento e' considerato risolto ai sensi
dell'articolo 344, e' dovuta:
1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla meta'
della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal
giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni
caso a non meno di due mensilita';
2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennita' pari alla
differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di
risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se la
nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la
nave si presume perita nel ritorno.
L'indennita' e' attribuita alle persone che hanno diritto alle
prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle
disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente,
l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza
marinara.