(Codice della navigazione-art. 354)
                              Art. 354. 
             (Indennita' nel caso di perdita presunta). 
 
  Se il contratto di arruolamento e'  considerato  risolto  ai  sensi
dell'articolo 344, e' dovuta: 
  1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla  meta'
della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio  dal
giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni
caso a non meno di due mensilita'; 
  2) nel caso di retribuzione  a  viaggio,  un'indennita'  pari  alla
differenza fra  la  parte  di  retribuzione  maturata  alla  data  di
risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se  la
nave si presume perita nell'andata, e l'intera  retribuzione,  se  la
nave si presume perita nel ritorno. 
 
  L'indennita' e' attribuita alle  persone  che  hanno  diritto  alle
prestazioni  in  caso  di  morte  dell'assicurato,   in   base   alle
disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 
 
  In mancanza di  aventi  diritto  ai  sensi  del  comma  precedente,
l'indennita' e' devoluta  alla  cassa  nazionale  per  la  previdenza
marinara.