(Codice della navigazione-art. 355)
                              Art. 355. 
            (Indennita' in caso di morte dell'arruolato). 
 
  In caso di risoluzione del contratto per morte  dell'arruolato,  se
l'arruolato e' morto per la salvezza della nave, e'  dovuta  in  ogni
caso, indipendentemente dall'indennita' prevista  nell'articolo  352,
una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata
residua del viaggio, alla data della morte. 
 
  Si applicano, per l'attribuzione dell'indennita', il secondo  e  il
terzo comma dell'articolo precedente.