Art. 355.
(Indennita' in caso di morte dell'arruolato).
In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se
l'arruolato e' morto per la salvezza della nave, e' dovuta in ogni
caso, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352,
una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata
residua del viaggio, alla data della morte.
Si applicano, per l'attribuzione dell'indennita', il secondo e il
terzo comma dell'articolo precedente.