Art. 357.
(Indennita' in caso di cattura dell'arruolato).
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura
dell'arruolato, indipendentemente dall'indennita' prevista
nell'articolo 352, e' dovuta in ogni caso una indennita' pari
all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del
viaggio, successivamente alla data della cattura.