(Codice della navigazione-art. 357)
                              Art. 357. 
           (Indennita' in caso di cattura dell'arruolato). 
 
  In caso  di  risoluzione  del  contratto  per  effetto  di  cattura
dell'arruolato,    indipendentemente     dall'indennita'     prevista
nell'articolo 352,  e'  dovuta  in  ogni  caso  una  indennita'  pari
all'intera  retribuzione  per  la  presumibile  durata  residua   del
viaggio, successivamente alla data della cattura.