Art. 358.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto per volonta'
dell'armatore).
Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a
tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, e'
dovuta all'arruolato, oltre alla indennita' prevista nell'articolo
352, un'altra indennita' pari a tante giornate di retribuzione,
quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma
dell'articolo 342.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato in
misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, e'
dovuta un'indennita' pari a tante giornate di retribuzione quanti
sono i giorni di preavviso mancanti.
Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a
viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo
determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345,
l'arruolato ha diritto:
1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di
arruolamento, prima della partenza, ad una indennita' pari a
quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera
retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il
quale il contratto e' stato stipulato e' inferiore a quarantacinque
giorni;
2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una
indennita' pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la
presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.