(Codice della navigazione-art. 358)
                              Art. 358. 
(Indennita'  in  caso  di  risoluzione  del  contratto  per  volonta'
                           dell'armatore). 
 
  Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del  contratto  a
tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345,  e'
dovuta all'arruolato, oltre alla  indennita'  prevista  nell'articolo
352, un'altra indennita'  pari  a  tante  giornate  di  retribuzione,
quanti avrebbero  dovuto  essere  i  giorni  di  preavviso,  a  norma
dell'articolo 342. 
 
  Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato  in
misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342,  e'
dovuta un'indennita' pari a tante  giornate  di  retribuzione  quanti
sono i giorni di preavviso mancanti. 
 
  Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del  contratto  a
viaggio, prima del compimento del viaggio, o del  contratto  a  tempo
determinato,  prima  della  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo  345,
l'arruolato ha diritto: 
  1)  se  la  risoluzione  del  contratto  avviene   nel   porto   di
arruolamento,  prima  della  partenza,  ad  una  indennita'  pari   a
quarantacinque  giorni  di  retribuzione,  ovvero  pari  alla  intera
retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per  il
quale il contratto e' stato stipulato e' inferiore  a  quarantacinque
giorni; 
  2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una
indennita' pari alla retribuzione che gli  sarebbe  spettata  per  la
presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.