(Codice della navigazione-art. 359)
                              Art. 359. 
           (Casi di esclusione del diritto a indennita'). 
 
  Le indennita' stabilite dall'articolo precedente non  sono  dovute,
se la risoluzione del contratto avviene: 
  1) per colpa dell'arruolato; 
  2) per effetto di  interdizione  del  commercio  con  il  luogo  di
destinazione della nave,  arresto  della  nave,  o  altra  causa  non
imputabile  all'armatore  che  renda  impossibile   l'inizio   o   la
prosecuzione del viaggio; 
  3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo  non
inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave
o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. 
 
  Qualora  per  l'interdizione  del  commercio  con   il   luogo   di
destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennita'
all'armatore, gli arruolati hanno diritto  alle  indennita'  previste
nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennita' corrisposte
all'intero equipaggio non  puo'  superare  il  terzo  dell'indennita'
conseguita dall'armatore.