(Codice della navigazione-art. 361)
                              Art. 361. 
(Determinazione delle indennita' previste dagli articoli precedenti). 
 
  Quando, a norma delle disposizioni di questo capo,  una  indennita'
e'  commisurata  alla  retribuzione  stabilita  nel   contratto,   si
intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e  le
indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo. 
 
  Se la retribuzione e' convenuta a viaggio, o  a  partecipazione  al
profitto o al nolo, l'indennita'  e'  determinata  sulla  base  della
somma fissata nel contratto,  o  della  quota  che  sarebbe  spettata
all'arruolato in relazione alla durata del viaggio  prevedibile  alla
data della stipulazione del contratto stesso.