Art. 362. (Decorrenza delle indennita' previste negli articoli precedenti). Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennita' giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso e' stato effettuato. Quando la risoluzione del contratto e' determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato e' regolato dall'articolo 356, l'indennita' di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.