(Codice della navigazione-art. 362)
                              Art. 362. 
  (Decorrenza delle indennita' previste negli articoli precedenti). 
 
  Quando le disposizioni di questo capo  attribuiscono  all'arruolato
il diritto ad una indennita' giornaliera per un  determinato  periodo
successivo alla cessazione o alla risoluzione  del  contratto,  detto
periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre
dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio  stesso  e'  stato
effettuato. 
 
  Quando la risoluzione del contratto e'  determinata  da  una  delle
cause indicate nell'articolo 343 n. 1,  e  dal  fatto  sono  derivate
malattie  o  lesioni  per   le   quali   il   trattamento   spettante
all'arruolato e' regolato  dall'articolo  356,  l'indennita'  di  cui
all'articolo 353 decorre dal  giorno  in  cui  cessa  il  trattamento
predetto.