(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 386)
                              Art. 386. 
               (Iscrizione degli atti di stato civile) 

 
  L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio  degli  atti  di  stato  civile
compilati a bordo delle  navi  deve  essere  effettuata  nelle  forme
stabilite dal ministro per  la  marina  mercantile  d'intesa  con  il
ministro per la grazia e la giustizia. 
  Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo  205
del codice, sul giornale generale e  di  contabilita'  devono  essere
indicate le generalita' delle persone cui l'atto si riferisce  e  dei
testimoni.