(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 388)
                              Art. 388. 
               (Accertamento delle persone scomparse) 

 
  In caso di naufragio, in cui  siano  andate  perdute  le  carte  di
bordo, l'autorita'  marittima  mercantile  o  quella,  consolare  per
individuare  le  persone  scomparse,  si  valle   delle   convenzioni
d'arruolamento, del  registro  copia  ruoli,  delle  annotazioni  dei
movimenti d'imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio  e  di  ogni
mezzo di  indagine,  Le  autorita'  stesse,  ove  necessario,  devono
rivolgersi all'armatore e alle autorita' marittime  e  consolari  dei
porti dove approdo' la nave per  conoscere  le  eventuali  variazioni
avvenute nell'equipaggio e nei passeggeri. 
  Le autorita' predette compilano processo verbale nel quale indicano
le generalita' e la qualifica delle  persone  scomparse,  nonche'  le
indagini effettuate e i relativi risultati.