(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 389)
                              Art. 389. 
               (Registri per gli atti di stato civile) 

 
  Gli atti di stato civile e i processi verbali di  scomparizione  in
mare compilati dalle  autorita'  marittime  mercantili  e  da  quelle
consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere  redatti
su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina
mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.