(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 390)
                              Art. 390. 
            (Trascrizione dei verbali di interrogatorio) 

 
  All'autorita' marittima mercantile o  a  quella  consolare,  che  a
norma dell'articolo 209  del  codice  e'  tenuta  a  provvedere  alla
redazione dei processi  verbali  di  scomparizione  in  mare,  devono
essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi  approdati
in altra localita'.