(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 208)
                 Art. 208. (Art. 78 del Testo Unico) 
         AUTOVEICOLI, FILOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI 

 
  Per gli autoveicoli, per i filoveicoli e per i motoveicoli, esclusi
i motocicli aventi cilindrata  fino  a  125  cmc.  i  dispositivi  di
segnalazione acustica  devono  presentare,  in  condizioni  di  campo
libero, le caratteristiche acustiche seguenti: 
    a) il livello sonoro soggettivo deve essere massimo sull'asse del
dispositivo e compreso tra 105 e 125 dB a due metri  di  distanza  da
esso; 
    b) il suono emesso deve presentare, nella banda da  2400  a  3500
Hz, alla distanza di 2 m. sull'asse dell'apparecchio, un  livello  di
pressione sonora di almeno 105 dB e nettamente superiore  al  livello
di pressione sonora di ogni componente di frequenza superiore a  3500
Hz. 
  Per i motocicli aventi cilindrata fino a 125 cmc. il livello sonoro
soggettivo di cui alla lettera a) deve essere compreso tra 95  e  110
dB, e il livello di pressione sonora, nella banda da 2400 a 3500  Hz,
di cui alla lettera b) deve essere di almeno  95  dB  ferme  restando
tutte le altre condizioni e le modalita' di misura. 
  Per i ciclomotori il livello sonoro soggettivo di cui alla  lettera
a) deve essere compreso tra 90 e 105 dB, e il  livello  di  pressione
sonora nella banda da 2400 a 3500 Hz. di cui  alla  lettera  b)  deve
essere di almeno 90 dB ferme restando tutte  le  altre  condizioni  e
modalita' di misura.