(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 210)
                 Art. 210. (Art. 78 del Testo Unico) 
                DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME 

 
  Il  dispositivo  supplementare  di  allarme   per   autoveicoli   e
motoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia  o  antincendi  e   per
autoambulanza deve presentare, in  condizioni  di  campo  libero,  le
caratteristiche acustiche seguenti: 
    a) il livello sonoro soggettivo deve essere massimo sull'asse del
dispositivo, e compreso tra 120 e 140 dB a tre metri di  distanza  da
esso; 
    b) il suono emesso deve presentare, nella banda da  1800  a  4500
Hz, alla distanza di 3 m. sull'asse dell'apparecchio, un  livello  di
pressione sonora di almeno 120 dB.