(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 213)
                 Art. 213. (Art. 78 del Testo Unico) 
                        APPROVAZIONE DEI TIPI 

 
  Ogni   dispositivo    deve    essere    assoggettato,    ai    fini
dell'approvazione del tipo, a prove tecnologiche fissate dal Ministro
per i trasporti. 
  Al termine dello prove  il  livello  sonoro  soggettivo  del  suono
emesso deve risultare non inferiore di oltre 5 dB rispetto  a  quello
rilevato nello stesso apparecchio prima delle prove. 
  Su ogni esemplare dei dispositivi approvati debbono essere indicati
in maniera chiara ed indelebile e  facilmente  leggibile,  quando  e'
montato: il marchio di fabbrica, gli estremi  di  approvazione  e  la
tensione nominale di alimentazione.