Art. 307. Le spese che lo Stato in ciascun anno finanziario e' obbligato di soddisfare sono indicate nel bilancio di previsione della spesa, e i relativi fondi per farne il pagamento vengono autorizzati colla legge annuale del bilancio medesimo, o con successive leggi speciali nei modi e colle forme indicate agli articoli 137 a 142, 146 a 152 e 180 a 186 del presente regolamento. Tale autorizzazione di fondi puo' anche essere fatta con decreti reali e ministeriali nei casi previsti dagli articoli 142, 187 e 188 del regolamento medesimo.