(Regolamento-art. 307)
 
                              Art. 307. 
 
  Le spese che lo Stato in ciascun anno finanziario e'  obbligato  di
soddisfare sono indicate nel bilancio di previsione della spesa, e  i
relativi fondi per farne il pagamento vengono autorizzati colla legge
annuale del bilancio medesimo, o con successive  leggi  speciali  nei
modi e colle forme indicate agli articoli 137 a 142, 146 a 152 e  180
a 186 del presente regolamento. 
 
  Tale autorizzazione di fondi puo' anche essere  fatta  con  decreti
reali e ministeriali nei casi previsti dagli articoli 142, 187 e  188
del regolamento medesimo.