Art. 309. Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio: a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtu' di leggi generali e organiche; b) le spese ordinate per leggi speciali ripartite in piu' anni, e per la quota che e' stabilita potersi erogare nell'anno; c) le spese dipendenti da contratti stipulati nelle forme di legge e registrati alla Corte dei conti, per la parte che scade nell'anno; d) le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli e altre di simil natura di somma e scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in conformita' delle prescrizioni del presente regolamento e registrati alla Corte dei conti; e) le spese obbligatorie e d'ordine, il cui impegno nasce contemporaneamente all'atto che ne viene liquidato ed accertato l'importo, sulla base dei documenti richiesti e colle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti; f) le spese facoltative eventuali e variabili, il cui impegno si forma con decreti reali e ministeriali che abbiano per oggetto un debito dello Stato, indichino il nome del creditore, autorizzino il pagamento della relativa somma e siano registrati alla Corte dei conti anteriormente alla emissione del relativo ordine di pagamento, od anche all'atto stesso che l'ordine e il relativo decreto di autorizzazione della spesa vengono sottoposti alla registrazione della Corte medesima. E cio' salvo quanto e' prescritto dal presente regolamento circa al modo speciale con cui si forma l'impegno per le spese di giustizia e per le vincite al lotto.