(Regolamento-art. 309)
 
                              Art. 309. 
 
  Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio: 
 
    a) le spese permanenti e d'indole generale che  sono  annualmente
dovute in virtu' di leggi generali e organiche; 
 
    b) le spese ordinate per leggi speciali ripartite in piu' anni, e
per la quota che e' stabilita potersi erogare nell'anno; 
 
    c) le spese dipendenti da  contratti  stipulati  nelle  forme  di
legge e registrati alla Corte dei  conti,  per  la  parte  che  scade
nell'anno; 
 
    d) le  spese  per  stipendi,  assegni,  pensioni,  fitti,  censi,
canoni, livelli e altre di simil natura di somma e scadenze  fisse  e
prestabilite  entro  l'anno,  per   l'ammontare   che   risulta   dai
corrispondenti  titoli  e  dai  ruoli  emessi  in  conformita'  delle
prescrizioni del presente regolamento e  registrati  alla  Corte  dei
conti; 
 
    e) le  spese  obbligatorie  e  d'ordine,  il  cui  impegno  nasce
contemporaneamente all'atto  che  ne  viene  liquidato  ed  accertato
l'importo, sulla base dei documenti richiesti e colle norme stabilite
dalle leggi e dai regolamenti; 
 
    f) le spese facoltative eventuali e variabili, il cui impegno  si
forma con decreti reali e ministeriali che  abbiano  per  oggetto  un
debito dello Stato, indichino il nome del creditore,  autorizzino  il
pagamento della relativa somma e  siano  registrati  alla  Corte  dei
conti anteriormente alla emissione del relativo ordine di  pagamento,
od anche all'atto stesso  che  l'ordine  e  il  relativo  decreto  di
autorizzazione della  spesa  vengono  sottoposti  alla  registrazione
della Corte medesima. 
 
  E cio' salvo quanto e' prescritto dal presente regolamento circa al
modo speciale con cui si forma l'impegno per le spese di giustizia  e
per le vincite al lotto.