Art. 310. Possono altresi' considerarsi come impegnate le somme riferibili a spese che, sia per atti amministrativi iniziati, sia per servizi ordinati e compiuti entro l'anno, l'Amministrazione abbia contratto l'impegno di soddisfare, quantunque fino al giorno in cui chiudesi l'esercizio essa non possieda i documenti necessari per compiere nelle debite forme l'atto d'impegno da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti. Le somme relative a cosiffatte spese non possono pero' essere conservate fra i residui dell'esercizio scaduto, senza che l'Amministrazione competente descriva tali partite in apposito elenco per ciascun capitolo, indichi lo stato in cui trovansi gli atti che concorrono a determinare l'impegno e possibilmente i nomi dei creditori e la somma a ciascun di essi approssimativamente dovuta, e trasmetta tale elenco alla Corte dei conti insieme con un decreto motivato, nel quale si dichiari che l'importo di dette partite debbasi considerare fra i residui passivi dell'esercizio scaduto. La Corte dei conti, ove riconosca legittime e giustificate a senso di legge le ragioni esposte dall'Amministrazione, registra il detto decreto ed insieme coll'elenco lo ritorna all'Amministrazione centrale che lo ha emesso, affinche' questa l'unisca a corredo del rendiconto consuntivo dell'esercizio scaduto, nel quale vengono a figurare i corrispondenti residui.