(Regolamento-art. 310)
 
                              Art. 310. 
 
  Possono altresi' considerarsi come impegnate le somme riferibili  a
spese che, sia per atti  amministrativi  iniziati,  sia  per  servizi
ordinati e compiuti entro l'anno, l'Amministrazione  abbia  contratto
l'impegno di soddisfare, quantunque fino al giorno  in  cui  chiudesi
l'esercizio essa non possieda  i  documenti  necessari  per  compiere
nelle debite forme l'atto d'impegno da sottoporre alla  registrazione
della Corte dei conti. 
 
  Le somme relative a  cosiffatte  spese  non  possono  pero'  essere
conservate  fra  i  residui   dell'esercizio   scaduto,   senza   che
l'Amministrazione competente descriva tali partite in apposito elenco
per ciascun capitolo, indichi lo stato in cui trovansi gli  atti  che
concorrono  a  determinare  l'impegno  e  possibilmente  i  nomi  dei
creditori e la somma a ciascun di essi approssimativamente dovuta,  e
trasmetta tale elenco alla Corte dei conti  insieme  con  un  decreto
motivato, nel quale  si  dichiari  che  l'importo  di  dette  partite
debbasi considerare fra i residui passivi dell'esercizio scaduto.  La
Corte dei conti, ove riconosca legittime e giustificate  a  senso  di
legge le ragioni  esposte  dall'Amministrazione,  registra  il  detto
decreto  ed  insieme  coll'elenco  lo   ritorna   all'Amministrazione
centrale che lo ha emesso, affinche' questa l'unisca  a  corredo  del
rendiconto consuntivo dell'esercizio scaduto,  nel  quale  vengono  a
figurare i corrispondenti residui.