Art. 311. Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere registrato a carico dell'esercizio scaduto. La differenza che in quel giorno puo' esistere tra l'importare degli impegni contratti a senso dei due precedenti articoli 309 e 310, e la somma prevista nei rispettivi capitoli del bilancio della spesa, dev'essere portata in economia. Pero' gl'impegni contratti a' termini degli anzidetti articoli 309 e 310 avanti il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio puo', dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il pagamento, purche' non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui degli anni anteriori, anche prima che tali residui sieno definitivamente approvati colla legge sul rendiconto consuntivo dello esercizio chiuso (1). --------------- (1) Articolo 59 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.