(Regolamento-art. 311)
 
                              Art. 311. 
 
  Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun  impegno  puo'
essere registrato a carico dell'esercizio scaduto. 
 
  La differenza che in quel  giorno  puo'  esistere  tra  l'importare
degli impegni contratti a senso dei due  precedenti  articoli  309  e
310, e la somma prevista nei rispettivi capitoli del  bilancio  della
spesa, dev'essere portata in economia. 
 
  Pero' gl'impegni contratti a' termini degli anzidetti articoli  309
e 310 avanti il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di  essi
che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio puo', dopo il  1°
luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il pagamento,  purche'
non si oltrepassino i limiti della  somma  disponibile  nel  relativo
capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio  nuovo,  imputandolo
al conto speciale dei residui degli anni anteriori, anche  prima  che
tali  residui  sieno  definitivamente  approvati  colla   legge   sul
rendiconto consuntivo dello esercizio chiuso (1). 
 
          --------------- 
 
          (1) Articolo 59 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.