(Regolamento-art. 312)
 
                              Art. 312. 
 
  La liquidazione  delle  spese  dev'essere  appoggiata  a  titoli  e
documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato,
e compilati nelle forme  stabilite  dal  presente  regolamento  e  da
quelli speciali pei vari servizi. 
 
  I conti dei fornitori da unirsi a  corredo  della  liquidazione  di
spese per provviste del  materiale  mobile,  che  viene  affidato  ai
consegnatari  di  cui  e'  menzione  all'articolo  23  del   presente
regolamento,  debbono  portare   a   corredo   un   certificato   del
consegnatario stesso attestante il ricevimento  del  materiale  e  la
inscrizione di esso nei relativi inventari. 
 
  L'esemplare dei documenti sui quali e' basata la liquidazione della
spesa e che debbono corredare il mandato  o  l'ordine  di  pagamento,
dev'essere munito delle volute certificazioni comprovanti  i  diritti
dei creditori. L'altro o gli altri  esemplari  che  l'Amministrazione
deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in  forma
di semplici copie autentiche. 
 
  La emissione di duplicati di tali documenti puo' solo aver luogo in
casi eccezionali  e  d'imprescindibile  necessita',  e  con  forme  e
cautele tali da togliere la possibilita' di un duplicato pagamento.