Art. 312. La liquidazione delle spese dev'essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi. I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile, che viene affidato ai consegnatari di cui e' menzione all'articolo 23 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso attestante il ricevimento del materiale e la inscrizione di esso nei relativi inventari. L'esemplare dei documenti sui quali e' basata la liquidazione della spesa e che debbono corredare il mandato o l'ordine di pagamento, dev'essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'Amministrazione deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche. La emissione di duplicati di tali documenti puo' solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessita', e con forme e cautele tali da togliere la possibilita' di un duplicato pagamento.