(Regolamento-art. 313)
 
                              Art. 313. 
 
  Il pagamento  delle  spese  inscritte  in  bilancio  e  debitamente
liquidate e giustificate si effettua con mandati diretti emessi dalle
Amministrazioni  centrali  a  favore  dei  creditori,  o  con  ordini
rilasciati da funzionari delegati su crediti aperti mediante  mandati
a disposizione, o con mandati di anticipazione, o con ruoli di  spese
fisse spediti dalle Amministrazioni centrali salvo il disposto  dagli
articoli 472 e seguenti per  le  spese  di  giustizia  penale,  dagli
articoli 483 e seguenti per le vincite al lotto, dagli articoli 490 e
seguenti pel  debito  pubblico,  dal  regolamento  speciale  indicato
all'articolo  266  per  le  spese  delle  cancellerie   e   consolati
all'estero, e  dalle  disposizioni  accennate  all'articolo  322  pel
servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra.