Art. 313. Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate si effettua con mandati diretti emessi dalle Amministrazioni centrali a favore dei creditori, o con ordini rilasciati da funzionari delegati su crediti aperti mediante mandati a disposizione, o con mandati di anticipazione, o con ruoli di spese fisse spediti dalle Amministrazioni centrali salvo il disposto dagli articoli 472 e seguenti per le spese di giustizia penale, dagli articoli 483 e seguenti per le vincite al lotto, dagli articoli 490 e seguenti pel debito pubblico, dal regolamento speciale indicato all'articolo 266 per le spese delle cancellerie e consolati all'estero, e dalle disposizioni accennate all'articolo 322 pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra.