Art. 314. Gli ordini di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti. Negli ordini per pagamento di spese residue devesi indicare l'esercizio anteriore cui la spesa si riferisce, ed il capitolo del bilancio dell'anno in corso, o quelli appositamente instituiti sotto i quali la somma relativa venne riportata nella tabella di cui all'articolo 156. Qualora una spesa riflettente piu' esercizi scaduti sia pagabile con unico ordine, debbono in questo indicarsi le quote di spesa che riguardano ciascun esercizio.