Art. 315. Tanto i mandati diretti, quanto quelli a disposizione o di anticipazione, sono firmati dai ministri competenti o dai funzionari da essi delegati, che sottoscriveranno pel ministro. La delegazione deve risultare da decreto del ministro sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti. I mandati devono essere pure muniti del visto del capo della Ragioneria delle rispettive Amministrazioni centrali. Le premesse disposizioni sono applicabili anche ai ruoli di spese fisse.