(Regolamento-art. 315)
 
                              Art. 315. 
 
  Tanto  i  mandati  diretti,  quanto  quelli  a  disposizione  o  di
anticipazione, sono firmati dai ministri competenti o dai  funzionari
da essi delegati, che sottoscriveranno pel ministro. 
 
  La delegazione deve risultare da decreto del ministro sottoposto al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti. 
 
  I mandati devono essere  pure  muniti  del  visto  del  capo  della
Ragioneria delle rispettive Amministrazioni centrali. 
 
  Le premesse disposizioni sono applicabili anche ai ruoli  di  spese
fisse.