Art. 316. I mandati spediti dalle Amministrazioni centrali per essere pagati direttamente ai creditori dello Stato sono individuali, quando il pagamento abbia da farsi con quietanza d'una sola persona, ovvero quando si tratti di somma indivisa, sebbene fosse richiesta la quietanza di piu' persone. Sono collettivi quando comprendono piu' somme da pagarsi ripartitamente a diversi creditori. Si rilasciano mandati collettivi solamente per le spese da pagarsi dalle tesorerie.