(Regolamento-art. 316)
 
                              Art. 316. 
 
  I mandati spediti dalle Amministrazioni centrali per essere  pagati
direttamente ai creditori dello Stato  sono  individuali,  quando  il
pagamento abbia da farsi con quietanza  d'una  sola  persona,  ovvero
quando si tratti  di  somma  indivisa,  sebbene  fosse  richiesta  la
quietanza di piu' persone. 
 
  Sono  collettivi  quando  comprendono   piu'   somme   da   pagarsi
ripartitamente a diversi creditori. 
 
  Si rilasciano mandati collettivi solamente per le spese da  pagarsi
dalle tesorerie.