(Regolamento-art. 317)
 
                              Art. 317. 
 
  I mandati a disposizione possono spedirsi: 
 
    a) pel pagamento di quelle fra  le  spese  di  riscossione  delle
entrate delle quali e' unito  l'elenco  alla  legge  di  approvazione
degli annuali bilanci, salvo  cio'  che  e'  stabilito  nei  seguenti
articoli per le spese di vincite al lotto; 
 
    b) per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non  sia
necessario provvedervi con mandato di anticipazione; 
 
    c) pel pagamento di spese fisse e d'indennita', quando non  sieno
prestabilite in somma certa. 
 
  Siffatti mandati non debbono superare la somma di lire  30,000,  ad
eccezione  di  quelli   pel   pagamento   delle   spese   riguardanti
l'Amministrazione dei  tabacchi,  che  possono  emettersi  per  somme
maggiori alla preindicata (1). 
 
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          (1) Art. 50 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e art. 2
della legge 16 marzo 1884, n. 2020.