Art. 317. I mandati a disposizione possono spedirsi: a) pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate delle quali e' unito l'elenco alla legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo cio' che e' stabilito nei seguenti articoli per le spese di vincite al lotto; b) per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandato di anticipazione; c) pel pagamento di spese fisse e d'indennita', quando non sieno prestabilite in somma certa. Siffatti mandati non debbono superare la somma di lire 30,000, ad eccezione di quelli pel pagamento delle spese riguardanti l'Amministrazione dei tabacchi, che possono emettersi per somme maggiori alla preindicata (1). --------------- (1) Art. 50 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e art. 2 della legge 16 marzo 1884, n. 2020.