Art. 318. Possono emettersi mandati di anticipazione nel limite dei fondi fissati dal bilancio: a) per somme non eccedenti lire 30,000, e per spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; b) per le spese da farsi ad economia, in somma pero' non eccedente lire 30,000; c) per le competenze dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno; d) per tutte le somme da pagarsi all'estero, e per fornire i fondi di spesa alle legazioni, consolati e missioni all'estero, ed alle navi viaggianti fuori dello Stato. Nei mandati di anticipazioni per spese da farsi ad economia, sara' sempre fatto riferimento al regolamento di cui e' parola nell'articolo 126, tranne i casi straordinari menzionati nella prima parte dell'articolo 127 (2). --------------- (2) Art. 51 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.