(Regolamento-art. 318)
 
                              Art. 318. 
 
  Possono emettersi mandati di anticipazione  nel  limite  dei  fondi
fissati dal bilancio: 
 
    a) per somme non eccedenti lire 30,000, e per spese da  farsi  in
occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento
immediato; 
 
    b) per le  spese  da  farsi  ad  economia,  in  somma  pero'  non
eccedente lire 30,000; 
 
    c)  per  le  competenze  dei  Corpi,  Istituti   e   Stabilimenti
dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno; 
 
    d) per tutte le somme da pagarsi  all'estero,  e  per  fornire  i
fondi di spesa alle legazioni, consolati e  missioni  all'estero,  ed
alle navi viaggianti fuori dello Stato. 
 
  Nei mandati di anticipazioni per spese da farsi ad economia,  sara'
sempre  fatto  riferimento  al   regolamento   di   cui   e'   parola
nell'articolo 126, tranne i casi straordinari menzionati nella  prima
parte dell'articolo 127 (2). 
 
          --------------- 
 
          (2) Art. 51 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.