Art. 319. Non si fara' uso della facolta' di emettere mandati a disposizione o di anticipazione, se non nei casi di assoluta necessita', e quando non sia possibile provvedere mediante mandati diretti a favore dei creditori dello Stato. Siffatta necessita', tranne pel pagamento delle competenze dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'esercito e della marina che ha normalmente luogo con mandati d'anticipazione, e per le spese contemplate alla lettera a) dell'articolo 317, sara' comprovata da decreti motivati del ministro o del capo dell'Amministrazione centrale, da allegarsi cogli altri documenti ai mandati relativi.