(Regolamento-art. 319)
 
                              Art. 319. 
 
  Non si fara' uso della facolta' di emettere mandati a  disposizione
o di anticipazione, se non nei casi di assoluta necessita', e  quando
non sia possibile provvedere mediante mandati diretti  a  favore  dei
creditori dello Stato. 
 
  Siffatta necessita', tranne  pel  pagamento  delle  competenze  dei
Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'esercito e della  marina  che  ha
normalmente  luogo  con  mandati  d'anticipazione,  e  per  le  spese
contemplate alla lettera a) dell'articolo 317,  sara'  comprovata  da
decreti  motivati  del  ministro  o  del  capo   dell'Amministrazione
centrale, da allegarsi cogli altri documenti ai mandati relativi.