Art. 320. Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o sopra un mandato di anticipazione per spese ad economia, sia giustificata per due terzi della somma del mandato, si potra' spedire un successivo mandato a disposizione o di anticipazione, per una somma la quale col residuo dell'anteriore non ecceda il limite delle lire 30,000 (1). La giustificazione deve risultare dai rendiconti presentati dai funzionari rispettivi. --------------- (1) Art. 52 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.