(Regolamento-art. 321)
 
                              Art. 321. 
 
  Al pagamento degli  stipendi  ed  assegni  degli  impiegati,  delle
pensioni, dei fitti, dei censi,  dei  canoni  e  di  altre  spese  di
importo e scadenza fissi ed accertati  che  non  sia  fatto  mediante
mandati diretti, si provvede con ordini emessi  dalle  Intendenze  di
finanza nelle forme stabilite dal presente regolamento, sulla base di
ruoli compilati  dalle  competenti  Amministrazioni  centrali,  visti
dalla Corte dei conti ed ammessi a pagamento dalla Direzione generale
del tesoro. 
 
  Ciascun ruolo deve comprendere le  spese  della  suindicata  natura
contemplate in uno stesso capitolo del bilancio  e  pagabili  in  una
medesima provincia.