Art. 321. Al pagamento degli stipendi ed assegni degli impiegati, delle pensioni, dei fitti, dei censi, dei canoni e di altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati che non sia fatto mediante mandati diretti, si provvede con ordini emessi dalle Intendenze di finanza nelle forme stabilite dal presente regolamento, sulla base di ruoli compilati dalle competenti Amministrazioni centrali, visti dalla Corte dei conti ed ammessi a pagamento dalla Direzione generale del tesoro. Ciascun ruolo deve comprendere le spese della suindicata natura contemplate in uno stesso capitolo del bilancio e pagabili in una medesima provincia.