Art. 322. Il servizio delle spese per l'esercito e per l'armata sul piede di guerra e' disciplinato da regolamenti speciali, compilati rispettivamente dai Ministeri della guerra e della marina d'accordo con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato (2). --------------- (2) Art. 63 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.