Art. 323. L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, per parte dei ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati. Chiunque li abbia spediti, e chiunque li abbia pagati, sara' solidalmente responsabile e tenuto alla reintegrazione delle somme illegalmente spese. Questo divieto non si estende ai casi nei quali si tratti di provvedere al movimento dei fondi delle tesorerie, che, giusta l'articolo 200, e' fatto con ordinazioni del direttore generale del tesoro (1). --------------- (1) Ultimi due capiversi dell'art. 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.