(Regolamento-art. 323)
 
                              Art. 323. 
 
  L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, per
parte dei ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente,
sono assolutamente vietati. Chiunque li abbia spediti, e chiunque  li
abbia  pagati,  sara'  solidalmente  responsabile   e   tenuto   alla
reintegrazione delle somme illegalmente spese. 
 
  Questo divieto non si estende  ai  casi  nei  quali  si  tratti  di
provvedere al  movimento  dei  fondi  delle  tesorerie,  che,  giusta
l'articolo 200, e' fatto con ordinazioni del direttore  generale  del
tesoro (1). 
 
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          (1) Ultimi  due  capiversi  dell'art.  57  della  legge  17
febbraio 1884, n. 2016.