(Allegato-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
              (Informazioni sulle operazioni eseguite) 
 
  1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione
degli ordini di sottoscrizione e di  rimborso  nei  confronti  di  un
investitore previsti dall'articolo  26,  paragrafi  1,  2  e  4,  del
regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione  di  OICVM,
nel caso in cui le societa'  di  gestione  e  la  SICAV  ricevano  la
conferma dell'esecuzione  da  un  terzo,  essa  deve  essere  fornita
all'investitore al piu' tardi il primo giorno  lavorativo  successivo
al ricevimento della conferma dal terzo. 
 
  2. I gestori applicano l'articolo 26, paragrafo 3, del  regolamento
(UE) n. 231/2013. In caso  di  gestione  di  OICVM,  la  conferma  di
esecuzione dell'ordine contiene, altresi', le ulteriori  informazioni
seguenti: 
 
  a) la data e l'orario di ricezione dei mezzi di pagamento; 
 
  b) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso); 
 
  c) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite; 
 
  d) il valore unitario al quale le quote  o  le  azioni  sono  state
sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce; 
 
  e) la somma totale delle commissioni e  delle  spese  applicate  e,
qualora  l'investitore  lo  richieda,  la   scomposizione   di   tali
commissioni e spese in singole voci; 
 
  f) le responsabilita' dell'investitore in relazione al  regolamento
dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la  consegna,
nonche' i dettagli del conto rilevanti, qualora tali  responsabilita'
e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore. 
 
  3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto
di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le  societa'
di gestione del  risparmio  e  le  SICAV,  in  alternativa  a  quanto
previsto dall'articolo 26,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
231/2013, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei  mesi,  le
informazioni di cui al comma 2.