(Allegato-art. 106)
 
                              Art. 106. 
 
       (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici) 
 
  1. I gestori registrano su nastro magnetico  o  su  altro  supporto
equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori  e
mantengono evidenza degli  ordini  inoltrati  elettronicamente  dagli
investitori.