(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
      Documento sulle politiche di indirizzo - contenuto minimo 
 
    Ciascuna politica definita  dall'organo  amministrativo  illustra
con chiarezza quantomeno: 
      gli obiettivi perseguiti dalla politica; 
      i compiti da svolgere e il responsabile di tali compiti; 
      i processi e le procedure di segnalazione da applicare; 
      l'obbligo delle unita' organizzative interessate di  comunicare
alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza,
qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri. 
    Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti  nelle
politiche  d'indirizzo  definite   dall'organo   amministrativo,   da
declinarsi con un livello di dettaglio  adeguato  alla  natura,  alla
portata e alla complessita' dell'attivita' aziendale: 
Politica di data governance 
    a) gli obiettivi perseguiti dalla politica; 
    b) i processi e le  procedure  utilizzati  per  la  acquisizione,
registrazione  e  reporting  dei  dati   utilizzati   per   tracciare
tempestivamente  tutte  le  operazioni  aziendali  e   per   produrre
informazioni  complete  e  aggiornate  sulle  attivita'  aziendali  e
sull'evoluzione dei rischi, incluse le procedure per la  segnalazione
dei dati e delle informazioni all'IVASS; 
    c) i ruoli, le funzioni  e  le  responsabilita'  coinvolte  nella
gestione dei dati; in particolare: 
      i) l'organo amministrativo approva i  processi  di  qualita'  e
trattamento dei dati e riceve una informativa almeno annuale circa la
conformita' dell'operativita' aziendale alla presente politica; 
      ii) l'organo con funzione di gestione o, su sua delega, il  CDO
(chief data officier) e/o le funzioni responsabili della qualita' dei
dati,  assicurano  la  completezza,  l'adeguatezza  (in  termini   di
efficacia  ed  efficienza)  e   l'affidabilita'   dei   processi   di
trattamento dei dati; 
      iii) le funzioni coinvolte nell'utilizzo e  nel  trattamento  a
fini operativi e gestionali delle informazioni aziendali (data owner)
promuovono, di norma con cadenza  annuale,  le  opportune  iniziative
informatiche,  verificandone  la  coerenza   con   le   esigenze   di
trattamento del dato espresse dalle linee di business e tenuto  conto
delle strategie aziendali; 
      iv) la revisione interna verifica  i  processi  di  qualita'  e
trattamento dei dati e la coerenza, a campione,  dei  dati  aggregati
(ad es. a fini di risk management o  business  intelligence)  con  le
operazioni archiviate nei sistemi gestionali; 
    d) l'elenco delle fonti - inclusi i processi di  acquisizione  di
dati  da  information  provider  esterni -  e  delle   procedure   di
aggregazione  e  trasformazione  del  dato,  con  indicazione   delle
metodologie di valutazione adottate; l'intero ciclo di vita del dato,
dalle  procedure   di   estrazione,   trasformazione,   controllo   e
caricamento negli archivi accentrati, alla gestione  dei  metadati  e
dei  reference  data,  sino  alle  funzioni   di   sfruttamento,   e'
documentato e, per  i  dati  critici,  tracciato;  sono  previste  le
circostanze in cui e' ammessa l'immissione o la rettifica manuale  di
dati aziendali; 
    e) il livello di granularita'  per  la  conservazione  dei  dati,
adeguato a consentire le diverse  analisi  e  aggregazioni  richieste
dalle  procedure  di  sfruttamento   e   di   reporting   all'interno
dell'impresa, all'autorita' di vigilanza e al mercato; 
    f) i controlli per assicurare nel continuo e misurare la qualita'
dei dati, con riferimento all'integrita',  alla  completezza  e  alla
correttezza, inclusi  i  presidi  per  l'adempimento  puntuale  degli
obblighi informativi verso l'IVASS; possono  essere  definiti  i  key
quality  indicator  da  riportare  periodicamente  agli   utenti   di
business, alle funzioni di controllo e  all'organo  con  funzione  di
gestione, e previste verifiche periodiche per risolvere  i  conflitti
tra dati rilevati da fonti diverse; 
    g) i sistemi di classificazione e protezione dei dati da  minacce
interne ed esterne, in conformita' con  la  vigente  normativa  sulla
privacy;  l'accesso  degli  utenti  ai  dati  classificati  ad   alta
riservatezza e' tracciato; 
    h)   la   verifica,    almeno    annuale,    della    conformita'
dell'operativita' aziendale  con  la  politica  di  data  governance,
orientata all'individuazione degli opportuni interventi e  iniziative
di miglioramento dell'efficacia  ed  adeguatezza  del  sistema.  Tali
verifiche possono comportare la revisione  della  presente  politica,
ove necessaria; 
    i) per le imprese incluse in gruppi assicurativi, le procedure di
acquisizione dei dati della capogruppo dalle controllate  e  da  ogni
altra dipendenza nonche' i controlli  per  assicurare  l'integrazione
tra le informazioni provenienti da tutte le componenti del gruppo; la
politica di data governance delle singole  imprese  e'  coerente  con
quella di gruppo. 
    La politica di data governance  e'  coordinata  con  la  politica
sulle informazioni da fornire all'IVASS e di informativa al  pubblico
(c.d. reporting policy) di cui agli articoli 47-quater  e  47-septies
del Codice e relative disposizioni di attuazione e  con  la  politica
delle  informazioni  statistiche  definita  nelle   disposizioni   di
attuazione dell'art. 190-bis del Codice. 
Politica in materia di requisiti di onorabilita', professionalita'  e
  indipendenza: 
    a)  descrizione  delle  procedure  per   l'individuazione   delle
posizioni di cui all'art. 76, comma 1-bis, del Codice, anche in  caso
di esternalizzazione, e per la relativa notifica all'IVASS; 
    b) descrizione dei requisiti di professionalita', onorabilita'  e
indipendenza in capo ai soggetti di cui all'art.  76,  comma  1,  del
Codice,   anche   in   caso   di   esternalizzazione,   al    momento
dell'assunzione  dell'incarico  e  nel  continuo  e  delle   relative
procedure di valutazione; 
    c)  descrizione  delle  situazioni  che  comportano   una   nuova
valutazione  dei  requisiti  di  onorabilita',   professionalita'   e
indipendenza, tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui
sussistono ragioni per ritenere che: 
      v) un soggetto puo' indurre l'impresa ad agire in contrasto con
la normativa vigente; 
      vi) un soggetto puo' aumentare il rischio  che  siano  commessi
reati finanziari; 
      vii) un soggetto puo' mettere in pericolo la  sana  e  prudente
gestione dell'impresa. 
    d) descrizione dei requisiti di professionalita', onorabilita'  e
indipendenza dell'ulteriore personale in grado di incidere in maniera
significativa sul profilo di rischio dell'impresa anche  in  caso  di
esternalizzazione  e  delle  relative  procedure  di  valutazione  al
momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo. 
Politica di gestione del capitale 
    a) descrizione delle procedure atte a garantire che gli  elementi
dei fondi propri, sia al momento dell'emissione che  successivamente,
siano classificati, in coerenza con le disposizioni di cui al  Titolo
III, Capo IV, Sezione II, del Codice, in base alle caratteristiche ed
ai livelli di cui agli articoli 71, 73, 75 e 77 degli atti delegati; 
    b) descrizione delle procedure per monitorare livello per livello
l'emissione di  elementi  dei  fondi  propri,  secondo  il  piano  di
gestione del  capitale  a  medio  termine  e  per  assicurare,  prima
dell'emissione di qualsiasi elemento dei fondi  propri,  l'osservanza
nel continuo dei criteri previsti per l'appartenenza  al  livello  di
appartenenza; 
    c) descrizione delle procedure per monitorare  che  gli  elementi
dei fondi propri non sono gravati  dall'esistenza  di  accordi  o  di
operazioni connesse, o in conseguenza alla struttura di  gruppo,  che
ne compromettono l'efficacia come capitale; 
    d) descrizione  delle  procedure  per  garantire  che  le  azioni
richieste  o  consentite  in  base  alle  disposizioni  contrattuali,
legislative e regolamentari che disciplinano un  elemento  dei  fondi
propri siano avviate e portate a termine in modo tempestivo; 
    e) descrizione delle procedure per garantire che gli elementi dei
fondi  propri  accessori  possano  essere,  ed  in   effetti   siano,
richiamati in modo tempestivo in caso di necessita'; 
    f) descrizione delle  procedure  per  individuare  e  documentare
eventuali accordi, atti legislativi o prodotti che  danno  origine  a
fondi separati, e garantire che siano effettuati adeguati calcoli  ed
aggiustamenti nella  determinazione  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' e dei fondi propri; 
    g)  descrizione  delle  procedure  volte  ad  assicurare  che  le
condizioni contrattuali che disciplinano i fondi propri siano  chiare
ed inequivocabili in  relazione  ai  criteri  di  classificazione  in
livelli; 
    h) descrizione delle procedure volte a  garantire  che  qualsiasi
politica o  dichiarazione  concernente  i  dividendi  spettanti  alle
azioni ordinarie sia tenuta in considerazione sotto il profilo  della
posizione del capitale e della valutazione dei dividendi prevedibili; 
    i) descrizione delle procedure volte a individuare e  documentare
le situazioni in cui le distribuzioni degli elementi dei fondi propri
possono essere annullate o rinviate; 
    l) descrizione delle procedure per individuare, documentare e far
rispettare le circostanze in  cui  le  distribuzioni  relative  a  un
elemento dei fondi propri debbano essere  differite  o  annullate  in
conformita' degli  articoli  71,  paragrafo  1,  lettera  i),  e  73,
paragrafo 1, lettera g) degli Atti delegati; 
    m) descrizione delle procedure  per  individuare  in  che  misura
l'impresa si basa su elementi dei fondi propri soggetti  alle  misure
transitorie di cui all'art. 344-quinquies del Codice; 
    n) descrizione delle procedure per assicurare  che  la  modalita'
con cui gli elementi dei fondi propri, soggetti a misure transitorie,
operano nei momenti di stress e, in particolare, le modalita' con cui
gli elementi assorbono le perdite sono  valutate  e,  se  necessario,
prese in considerazione nell'ambito  della  valutazione  interna  del
rischio e della solvibilita' di cui  all'art.  30-ter  del  Codice  e
relative disposizioni di attuazione; 
    o)  individuazione  di  specifici  limiti  agli  impegni  e  alle
garanzie  fornite  dall'impresa  anche  con  riguardo   a   strumenti
considerati  dall'impresa  ricevente  come  fondi  propri  accessori,
insieme alla valutazione  dell'impatto  dell'eventuale  realizzazione
degli impegni sugli elementi di fondi propri dell'impresa. 
Politica di gestione dei rischi 
    a) definizione delle categorie di  rischio,  anche  tenuto  conto
della catalogazione di cui all'art. 19 del  presente  regolamento,  e
delle metodologie per misurare i rischi; 
    b) definizione delle modalita'  tramite  cui  l'impresa  gestisce
ciascuna categoria di rischio significativo o area di rischio, e ogni
potenziale aggregazione di rischi; 
    c)  descrizione  della   connessione   con   il   fabbisogno   di
solvibilita' globale, secondo quanto previsto  dall'allegato  1  alle
disposizioni di attuazione dell'art. 30-ter del Codice in materia  di
valutazione interna del rischio e della solvibilita'; 
    d)  specificazione  dei  limiti   di   tolleranza   del   rischio
all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, in linea  con
la propensione globale di rischio dell'impresa; 
    e) descrizione della frequenza e del contenuto degli stress  test
eseguiti regolarmente e nelle situazioni particolari  che  richiedono
specifici  stress  test,  nonche'  di  eventuali  ulteriori   analisi
quantitative; 
    f) ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilita' di  cui
all'art.  36-septies  del  Codice,   definizione   dei   criteri   di
applicazione di detto aggiustamento. 
Per gli  aspetti  connessi  con  i  rischi  di  sottoscrizione  e  di
riservazione 
    a) tipi e caratteristiche dell'attivita' di  assicurazione  (tipo
di rischio assicurativo che l'impresa intende assumere); 
    b) modalita' che  si  intendono  seguire  per  garantire  che  la
raccolta dei premi sia adeguata a coprire i sinistri  previsti  e  le
relative spese; 
    c) individuazione dei rischi derivanti dagli impegni assicurativi
dell'impresa compresi i  valori  garantiti  di  riscatto  le  opzioni
incorporate nei contratti; 
    d) il modo in cui l'impresa, nel processo di progettazione di  un
nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio,  tiene
conto delle limitazioni degli investimenti; 
    e) modalita' con cui l'impresa, nel processo di progettazione  di
un nuovo prodotto assicurativo e del  calcolo  del  relativo  premio,
tiene conto della riassicurazione o di altre tecniche di  mitigazione
del rischio e della loro efficacia. 
Per gli aspetti  connessi  alla  politica  di  gestione  del  rischio
  operativo 
    a) individuazione dei rischi  operativi,  in  particolare  quelli
significativi, ai quali l'impresa e' o  potrebbe  essere  esposta,  e
valutazioni per attenuarli; 
    b) attivita' e processi  interni  per  la  gestione  del  rischio
operativo, compreso il sistema informatico di supporto; 
    c) limiti di tolleranza al rischio rispetto alle principali  aree
di rischio operativo individuate. 
Per gli aspetti connessi alla riassicurazione e alle  altre  tecniche
  di attenuazione del rischio 
    a) l'individuazione  del  livello  di  trasferimento  dei  rischi
adeguato ai limiti di tolleranza  al  rischio  definiti  dall'impresa
stessa, nonche' la  tipologia  di  accordi  di  riassicurazione  piu'
adatti al profilo di rischio dell'impresa,  con  l'indicazione  della
tipologia   di   riassicurazione   prescelta   ed   in    particolare
l'identificazione dei criteri per la definizione della percentuale di
cessione dei premi e dei rischi e del livello di ritenzione netta per
linee di attivita'; 
    b)  i  principi  e  i  criteri  di  selezione  delle  controparti
riassicurative, nonche' le procedure di  valutazione  e  monitoraggio
della diversificazione e dell'affidabilita' creditizia delle  stesse,
anche in considerazione della  rilevanza  delle  transazioni.  A  tal
fine, sono individuati almeno i seguenti aspetti: 
      i)  la  struttura  e  la   composizione   dell'azionariato   di
riferimento dei riassicuratori e la loro eventuale appartenenza ad un
gruppo od ad un conglomerato; 
      ii)  la  solidita'  economico-patrimoniale  e  finanziaria  dei
riassicuratori desunta dalle informative  di  natura  quantitativa  e
qualitativa rese al pubblico e da ulteriori informazioni  disponibili
dai bilanci individuali e consolidati relativi all'ultimo triennio; 
      iii) il livello di rating attribuito da un soggetto terzo,  con
indicazione  della  societa'  che  lo  ha  rilasciato,  nonche',  ove
disponibili, il merito  di  credito  attribuito  da  una  valutazione
autonoma del rischio e l'indice di solvibilita' del riassicuratore; 
      iv) il quadro normativo  dello  Stato  nel  quale  ha  sede  il
riassicuratore,  avuto  particolare  riguardo  in  particolare   alle
giurisdizioni ritenute equivalenti dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 172, paragrafo 2, della direttiva Solvency II; 
      v) il grado del rischio di controparte  dei  riassicuratori  su
base individuale e di gruppo; 
      vi) i limiti all'impegno complessivo, su base individuale e  di
gruppo, a carico delle singole controparti, anche in  relazione  alla
durata dei rischi ceduti (affari long-tail). 
    c) le procedure di  valutazione  del  trasferimento  del  rischio
effettivo, nonche' la considerazione del rischio di base; 
    d) la gestione della  liquidita'  atta  ad  affrontare  eventuali
disallineamenti temporali tra liquidazioni  dei  sinistri  e  importi
recuperabili  nei  confronti   di   riassicuratori,   dotandosi   ove
necessario di idonee previsioni contrattuali; 
    e) le  procedure  di  monitoraggio  dell'eventuale  ricorso  alla
riassicurazione in facoltativo; 
    f)  i  criteri   per   l'eventuale   ricorso   a   contratti   di
riassicurazione   non   tradizionale,   inclusi   i   contratti    di
riassicurazione finanziaria o di riassicurazione finite; 
    g) i criteri e le procedure per l'eventuale  ricorso  a  tecniche
alternative  di  mitigazione  del  rischio  (ad  es.  SPV,  strumenti
finanziari con componenti tecniche assicurative), con l'illustrazione
delle relative caratteristiche, nonche' i processi di  valutazione  e
monitoraggio delle relative posizioni contrattuali; 
    h) il grado di copertura  prescelto  per  far  fronte  ai  rischi
catastrofali. 
Piano di emergenza rafforzato  di  un  gruppo  rilevante  a  fini  di
  stabilita' finanziaria di cui all'art. 83 
    a) una sintesi  degli  elementi  essenziali  del  piano  e  delle
modifiche   significative   apportate    rispetto    all'approvazione
dell'ultimo piano di emergenza rafforzato di gruppo; 
    b) l'individuazione delle funzioni fondamentali  o  essenziali  e
importanti a livello di  gruppo,  nonche'  delle  linee  di  business
principali  con  indicazione  delle  misure   finalizzate   al   loro
mantenimento nelle situazioni di stress finanziario; 
    c) gli indicatori che  identificano  le  situazioni  in  presenza
delle quali sono adottate le misure del piano rafforzato; 
    d) una descrizione dettagliata di: 
      i) le misure/interventi da adottarsi a livello  di  gruppo  per
ripristinare la posizione finanziaria di  una  societa'  del  gruppo,
senza danneggiare la solidita' finanziaria del gruppo stesso; 
      ii) le modalita' tramite le quali, in seguito all'attuazione di
una misura di cui alla lettera i), il  gruppo  nel  suo  complesso  e
qualsiasi societa' che  ad  esso  appartiene  continuano  la  propria
attivita' secondo un modello di business economicamente sostenibile; 
      iii)  le  modalita'  tramite  le  quali  sono   assicurati   il
coordinamento e la coerenza delle misure che devono essere  adottate,
rispettivamente, a livello di ultima societa' controllante italiana o
di altre societa' del gruppo interessate dal piano rafforzato; 
    e) le necessarie forme di raccordo tra i processi del sistema  di
Governo  societario  di  gruppo  e  quelli  del  sistema  di  Governo
societario delle societa' del gruppo; 
    f) l'indicazione delle soluzioni idonee per superare: 
      i) gli ostacoli all'attuazione di misure di  cui  alla  lettera
d)), punto i) all'interno del gruppo; 
      ii) i sostanziali ostacoli, di carattere pratico  o  giuridico,
all'immediato  trasferimento  di  fondi  propri  o  al  rimborso   di
passivita' o attivita' all'interno del gruppo; 
    g)  misure  preparatorie  che  l'ultima   societa'   controllante
italiana  ha  attuato  o  intende  attuare  al  fine   di   agevolare
l'attuazione del piano di emergenza rafforzato di gruppo; 
    h) ulteriori azioni o strategie di gestione intese a ripristinare
la solidita' finanziaria del gruppo, nonche' gli  effetti  finanziari
previsti di tali azioni o strategie; 
    i) un piano di  comunicazione  ed  informazione  che  delinea  le
modalita'  con  le  quali  l'ultima  societa'  controllante  italiana
intende gestire le eventuali  reazioni  potenzialmente  negative  del
mercato; 
    l) indicazioni riguardanti la gestione del rischio di liquidita',
che includano, su  un  arco  temporale  sufficientemente  esteso,  la
proiezione del  fabbisogno  di  liquidita'  e  delle  relative  fonti
tenendo conto di scenari di difficolta' finanziaria e di grave stress
macroeconomico; 
    m) ogni altra ulteriore  informazione  richiesta  dall'IVASS,  in
esito alle verifiche effettuate, ad integrazione di quelle recate dal
piano rafforzato. 
Politica di revisione interna 
    a) termini e condizioni  alle  quali  la  funzione  di  revisione
interna puo' essere chiamata ad  esprimere  un  parere  o  a  fornire
assistenza o a svolgere compiti speciali; 
    b) eventuali norme sulle procedure interne  che  il  responsabile
della funzione deve seguire prima di informare l'IVASS; 
    c) eventuale indicazione di criteri di rotazione degli  incarichi
assegnati al personale della funzione. 
Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori 
    a) criteri  e  processi  di  individuazione  delle  attivita'  da
esternalizzare applicabili nel continuo; 
    b) criteri che guidano il processo per  la  qualificazione  delle
funzioni o delle attivita' come essenziali o importanti in aggiunta a
quanto previsto dall'art. 2, lettera c) del presente regolamento, ivi
inclusi quelli per i quali e' richiesta la preventiva  autorizzazione
dell'organo amministrativo; 
    c) criteri di selezione dei fornitori,  sotto  il  profilo  della
professionalita',   dell'onorabilita',    dell'indipendenza,    della
capacita' finanziaria e del rispetto delle autorizzazioni  prescritte
dalla   legge   per   l'esercizio   delle   funzioni   o    attivita'
esternalizzate; 
    d) c-bis) processo di verifica, di cui all'art. 62, commi 2 e  3,
da porre in essere preliminarmente alla  conclusione  del  contratto;
metodi  per  la  valutazione  del  livello  dei  risultati  e   delle
prestazioni del fornitore (service  level  agreement)  e  indicazione
della frequenza delle valutazioni; 
    e)  indicazione  delle  informazioni  dettagliate  da   includere
nell'accordo  di  esternalizzazione  con  il  fornitore  di  servizi,
tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 274 degli atti  delegati;
in particolare, in tale ambito: 
      i) individuazione delle  condizioni  in  presenza  delle  quali
viene consentito  al  fornitore  di  un  servizio  esternalizzato  di
ricorrere alla sub-esternalizzazione, fatti  salvi  gli  obblighi  di
approvazione  previsti  dall'art.  5,  comma  2,   lettera   m)   del
regolamento; 
    f) riferimento al piano di emergenza dell'impresa di cui all'art.
19, commi 5 e 6 del presente regolamento, e alle relative  procedure,
in cui sono incluse le strategie  di  uscita  e  di  eventuale  nuova
assegnazione in esternalizzazione, nei casi di  esternalizzazioni  di
funzioni e attivita' essenziali o importanti.