(Testo unico imposte sui redditi-art. 227)
                              ART. 227 
  Imposizione sostitutiva sulle liberalita' destinate ai lavoratori 
   (articolo 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197) 
 
1. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione  di
alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
n. 287, le somme destinate dai clienti  ai  lavoratori  a  titolo  di
liberalita',  anche  attraverso  mezzi  di   pagamento   elettronici,
riversate ai lavoratori di cui al comma 5, costituiscono  redditi  di
lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta  del  prestatore
di lavoro, sono soggette a un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e
comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del  30  per
cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni  di
lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale  e  dei
premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali e non sono computate ai fini del  calcolo  del
trattamento di fine rapporto. 
2. Qualora le  vigenti  disposizioni,  per  il  riconoscimento  della
spettanza o per la  determinazione,  in  favore  del  lavoratore,  di
deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di  natura
non  tributaria,  facciano  riferimento  al  possesso  di   requisiti
reddituali, si tiene comunque conto  anche  della  quota  di  reddito
assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1. 
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dal sostituto
d'imposta. 
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e  il  contenzioso
si applicano, in quanto compatibili,  le  ordinarie  disposizioni  in
materia di imposte dirette. 
5. Le disposizioni dei commi da 1 a  4  si  applicano  con  esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di  lavoro
dipendente di importo non superiore a euro 75.000.