(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 130)
                              Art. 130 
 
 
Procedimento in primo grado in relazione alle  operazioni  elettorali
          di comuni, province, regioni e Parlamento europeo 
 
    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo,  contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi  all'emanazione
dei comizi elettorali e' ammesso ricorso  soltanto  alla  conclusione
del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di
proclamazione degli eletti: 
    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni,  da  parte
di qualsiasi candidato o elettore dell'ente  della  cui  elezione  si
tratta,   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui
circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale,  da  depositare
nella segreteria del tribunale  adito  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti; 
    b)  quanto  alle  elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, da parte di  qualsiasi  candidato  o  elettore,
davanti al Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di
Roma, da depositare nella relativa segreteria  entro  il  termine  di
trenta  giorni   dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'elenco dei candidati proclamati eletti. 
    2. Il presidente, con decreto: 
    a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza; 
    b) designa il relatore; 
    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove  necessario,  qualunque
mezzo idoneo; 
    d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra
prova necessaria; 
    e)  ordina  che  a  cura  della   segreteria   il   decreto   sia
immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente. 
    3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di  fissazione
dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni  dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: 
    a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni  di
comuni, province, regioni; 
    b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad  almeno
un controinteressato. 
    4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui  al  comma
3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del
ricorso e del decreto,  con  la  prova  dell'avvenuta  notificazione,
insieme con gli atti e documenti del giudizio. 
    5. L'amministrazione resistente e i controinteressati  depositano
nella segreteria  le  proprie  controdeduzioni  nei  quindici  giorni
successivi a quello in cui la notificazione si  e'  perfezionata  nei
loro confronti. 
    6. All'esito dell'udienza,  il  collegio,  sentite  le  parti  se
presenti, pronuncia la sentenza. 
    7. La sentenza e' pubblicata  entro  il  giorno  successivo  alla
decisione  della  causa.  Se  la  complessita'  delle  questioni  non
consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui
al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante  deposito
in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata  entro  i  dieci
giorni successivi. 
    8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, al  Sindaco,  alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio
elettorale  nazionale,  a  seconda   dell'ente   cui   si   riferisce
l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della  cui  elezione
si tratta provvede, entro  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  alla
pubblicazione per quindici  giorni  del  dispositivo  della  sentenza
nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato  a  mezzo  del
segretario che ne  e'  diretto  responsabile.  In  caso  di  elezioni
relative a comuni, province o  regioni,  la  sentenza  e'  comunicata
anche al  Prefetto.  Ai  medesimi  incombenti  si  provvede  dopo  il
passaggio  in  giudicato  della  sentenza   annotando   sulla   copia
pubblicata la sua definitivita'. 
    9. Il tribunale  amministrativo  regionale,  quando  accoglie  il
ricorso, corregge  il  risultato  delle  elezioni  e  sostituisce  ai
candidati illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di
esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti
il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le  cui  operazioni  sono
state annullate non hanno effetto. 
    10. Tutti i termini processuali diversi da  quelli  indicati  nel
presente articolo e nell'articolo  131  sono  dimezzati  rispetto  ai
termini del processo ordinario. 
    11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui  elezione
si tratta, comunica agli  interessati  la  correzione  del  risultato
elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del
risultato  elettorale  agli  interessati  e   alla   segreteria   del
Parlamento europeo.