(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 131)
                              Art. 131 
 
 
Procedimento in appello in relazione alle  operazioni  elettorali  di
                     comuni, province e regioni 
 
    1. L'appello avverso le  sentenze  di  cui  all'articolo  130  e'
proposto entro il  termine  di  venti  giorni  dalla  notifica  della
sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria  la  notifica;
per gli altri candidati  o  elettori  nel  termine  di  venti  giorni
decorrenti dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione  della  sentenza
medesima nell'albo pretorio del comune. 
    2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello
innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi  termini  sono  dimezzati
rispetto a quelli del giudizio ordinario. 
    3. La sentenza, quando, in riforma  di  quella  di  primo  grado,
accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo  130,
comma 9. 
    4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti  di  cui  all'articolo
130, comma 8,  i  quali  provvedono  agli  ulteriori  incombenti  ivi
previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.