Art. 269. (Dichiarazione giudiziale di paternita'). La paternita' naturale non puo' essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti: 1) quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; 2) quando la paternita' risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternita'; 3) quando v'e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento; 4) quando v'e' possesso di stato di figlio naturale.