(CODICE CIVILE-art. 269)
                              Art. 269. 
 
              (Dichiarazione giudiziale di paternita'). 
 
  La paternita' naturale non puo'  essere  giudizialmente  dichiarata
che nei casi seguenti: 
    1) quando  la  madre  e  il  presunto  padre  hanno  notoriamente
convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; 
    2) quando la paternita' risulta indirettamente da sentenza civile
o penale ovvero da non equivoca dichiarazione  scritta  di  colui  al
quale si attribuisce la paternita'; 
    3) quando v'e' stato ratto  o  violenza  carnale  nel  tempo  che
corrisponde a quello del concepimento; 
    4) quando v'e' possesso di stato di figlio naturale.