(CODICE CIVILE-art. 270)
                              Art. 270. 
 
             (Fatti costitutivi del possesso di stato). 
 
  Il possesso di stato di figlio naturale risulta  da  piu'  fatti  i
quali nel loro complesso costituiscono grave indizio della  relazione
di filiazione tra una persona e  colui  al  quale  la  paternita'  e'
attribuita. 
 
  In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: 
    che la persona sia stata trattata come figlio da colui  che  essa
reclama per padre naturale e che questi abbia, come tale,  provveduto
al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; 
    che essa  sia  stata  costantemente  considerata  come  tale  nei
rapporti sociali.