Art. 271. (Legittimazione attiva e termine). L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' naturale puo' essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore eta' o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore eta'. Se egli muore prima di tale termine, l'azione puo' essere promossa dai discendenti legittimi di lui. Nei casi preveduti dal n. 2 dell'art. 269 l'azione puo' essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui e' passata in giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternita'. L'azione gia' promossa dal figlio, se egli muore, non puo' essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.