(CODICE CIVILE-art. 271)
                              Art. 271. 
 
                 (Legittimazione attiva e termine). 
 
  L'azione  per  ottenere  che  sia  dichiarata   giudizialmente   la
paternita' naturale puo' essere promossa dal figlio entro i due  anni
dal raggiungimento della maggiore  eta'  o,  nel  caso  indicato  dal
secondo comma  dell'art.  252,  dalla  data  dello  scioglimento  del
matrimonio per effetto della morte del coniuge,  se  lo  scioglimento
avviene successivamente al raggiungimento  della  maggiore  eta'.  Se
egli muore prima di tale termine, l'azione puo' essere  promossa  dai
discendenti legittimi di lui. 
 
  Nei casi preveduti dal n. 2  dell'art.  269  l'azione  puo'  essere
promossa anche dopo  la  scadenza  del  termine  indicato  nel  comma
precedente, entro i  due  anni  dal  giorno  in  cui  e'  passata  in
giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento contenente  la
dichiarazione di paternita'. 
 
  L'azione gia' promossa dal figlio, se egli muore, non  puo'  essere
proseguita che dai suoi discendenti legittimi.