(CODICE CIVILE-art. 272)
                              Art. 272. 
 
              (Dichiarazione giudiziale di maternita'). 
 
  La maternita' puo' essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei
casi previsti dall'art. 269. 
 
  Essa e' dimostrata provando l'identita' di colui  che  si  pretende
essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna,  la  quale  si
assume esserne la madre. 
 
  L'azione puo' essere proposta dal figlio e, dopo la morte  di  lui,
dai suoi discendenti legittimi, se egli e' morto  in  eta'  minore  o
prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore eta'. 
 
  L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.