(CODICE CIVILE-art. 273)
                              Art. 273. 
 
           (Azione nell'interesse di minore o interdetto). 
 
  L'azione  per  ottenere  che  sia  giudizialmente   dichiarata   la
paternita' o maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse
del minore, dal genitore  che  esercita  la  patria  potesta'  o  dal
tutore. Il tutore pero' deve chiedere  l'autorizzazione  del  giudice
tutelare, il quale puo' anche nominare un curatore speciale. 
 
  Occorre il consenso del figlio  per  promuovere  o  per  proseguire
l'azione se egli ha raggiunto l'eta' di anni sedici. 
 
  Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal  tutore,  previa
l'autorizzazione del giudice tutelare.