(CODICE CIVILE-art. 274)
                              Art. 274. 
 
                    (Ammissibilita' dell'azione). 
 
  L'azione  per  la  dichiarazione  giudiziale  di  paternita'  o  di
maternita' naturale e' ammessa solo quando concorrono indizi tali  da
farla apparire giustificata. 
 
  Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio  con
decreto, su ricorso di chi intende promuovere  l'azione,  sentiti  il
pubblico ministero e le parti  personalmente,  qualora  compaiano,  e
assunte le informazioni del  caso.  Il  decreto  non  e'  soggetto  a
reclamo. 
 
  L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo  senza  alcuna
pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. 
 
  Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se  trattasi
di minore o d'altra persona incapace, nominare un  curatore  speciale
che la rappresenti in giudizio.