Art. 274. (Ammissibilita' dell'azione). L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata. Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti personalmente, qualora compaiano, e assunte le informazioni del caso. Il decreto non e' soggetto a reclamo. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.