(CODICE CIVILE-art. 275)
                              Art. 275. 
 
                 (Pena in caso di inammissibilita'). 
 
  Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione,  puo'  condannare
l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire
cinquemila.