(CODICE CIVILE-art. 277)
                              Art. 277. 
 
                      (Effetti della sentenza). 
 
  La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti
del riconoscimento. 
 
  Il giudice puo' anche dare i  provvedimenti  che  stima  utili  per
l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela
degli interessi patrimoniali di lui.