(CODICE CIVILE-art. 278)
                              Art. 278. 
 
        (Divieto di indagini sulla paternita' o maternita'). 
 
  Non sono ammesse le indagini sulla paternita'  e  sulla  maternita'
nei casi in cui il riconoscimento e' vietato. 
 
  Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per  l'art.  251  e
per il terzo comma dell'art. 252, e' ammissibile il riconoscimento.